DECRETO 6 MAGGIO 2008
Art. 5.
Etichettatura nelle strutturedi riconfezionamento del caviale
1. Le strutture che riconfezionano caviale sono tenute a fare uso di etichette non riutilizzabili, idonee a sigillare ogni contenitore
primario nel quale il caviale viene riconfezionato.
2. L'etichetta di cui al comma precedente, deve includere i seguenti dati: un codice standard identificativo della specie come indicato nell'allegato 1 al presente decreto, il codice della fonte, il codice ISO a due lettere del paese d'origine, l'anno di riconfezionamento il codice ufficiale di registrazione della struttura di riconfezionamento emesso ai sensi dell'art. 4 del
presente decreto (IT0001IMyyyyyy), che incorpori il codice ISO delPaese di trattamento e riconfezionamento se differente dal Paese di
origine ed il numero della licenza di importazione italiana o comunitaria emessa sulla base di un permesso CITES di esportazione o di un certificato di riesportazione, e l'eventuale numero del lotto
corrispondente secondo il seguente esempio:
HUS/W/IR/2003/IT0001IMxxxxxxyyyy.